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“Non può tirarsi indietro”: per la Consulta l’uomo non può revocare consenso alla fecondazione assistita

uomo revocare consenso fecondazione assistita

Fecondazione assistita un impegno non semplice da gestire soltanto dalla donna poiché richiede sforzo fisico, emotivo e mentale, proprio per questo avrebbe sicuramente bisogno di sostegno da parte dell’uomo. Parliamo ovviamente di situazioni in cui la coppia di comune accordo decide di ricorrere alla fecondazione assistita e proprio per questo l’uomo adesso non può avere decidere di revocare il consenso se nel mentre c’è stata una separazione. Una decisione importantissima e storica che in parte risolleva “speranze” per un’uguaglianza dopo aver reso reato universale l’utero in affitto. Una sconfitta per i diritti umani.
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L’uomo non può tirarsi indietro

La decisione storica è stata presa in seguito ad un ricorso richiesta da un uomo che si è presentato davanti la Consulta. L’uomo in questione ha firmato il consenso per quello che è il PMA, ovvero la Procreazione medicalmente assistita. Ovviamente il processo non è immediato, anzi tutto il contrario.
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Può accadere quindi a volta come in questo caso che in seguito i due coniugi nell’attesa si separino, che l’amore come un matrimonio o relazione finiscano. Nel momento in cui i due decidono di separarsi l’uomo decide anche di tirarsi indietro davanti a quella che è la fecondazione assistita, scelta di comune accordo con la moglie.

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Vuole revocare questo consenso perché ora l’uomo non vuole più diventare padre e non può essere obbligato a volerlo. Ovviamente è un’osservazione più che giusta e vale lo stesso discorso come nel caso di una donna che decide di abortire perché non vuole diventare madre.

La decisione della Consulta

Qui però parliamo di un percorso completamente diverso, dove la Pma rappresenta la criocongelazione degli embrioni della donna. La Consulta in merito si è espressa contraria, “il consenso è irrevocabile” e questo perché la donna “ha messo a disposizione la propria corporalità, con investimento importante fisico ed emotivo per la genitorialità”.
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La decisione di respingere la richiesta dell’uomo non è stata presa a cuor leggero, anzi, i giudici sono consci della difficoltà. Allo stesso tempo “la disciplina dell’irrevocabilità del consenso si configura come un punto di non ritorno, che può risultare freddamente indifferente al decoro del tempo e alle vicende della coppia”. Infine ciò che è stato decretato è che “la ricerca di un punto di equilibrio non può spettare al legislatore”.